Le prestazioni psicologiche effettuate attraverso le nuove tecnologie, come Internet, sottostanno alle stesse norme, etiche e deontologiche previste dalla professione di psicologo. Le linee guida per questo tipo di prestazioni sono interamente descritte sul sito nazionale www.psy.it (sotto la voce "normativa"), dove si specifica che: "L'utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto dove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale [...] Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli Artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e in tal caso sarebbero sanzionabili".
Gli aspetti specificamente segnalati nelle linee guida, hanno lo scopo di tutelare il cliente che ne usufruisce e sono:
1) l'identificazione del professionista attraverso identità, domicilio e iscrizione all'Ordine professionale;
2) l'identificazione dell'utente, la quale comporta particolari accorgimenti per l'anonimato e la legge sulla Privacy e allo stesso tempo ulteriori precauzioni nel caso in cui il cliente sia un minore o un tutelato;
3) in ogni caso deve essere acquisito il consenso informato alla prestazione, e deve essere acquisito il consenso al trattamento dei dati, con tutte le specificazioni che comporta;
4) la sicurezza della transazione deve essere garantita, sia per quanto riguarda il flusso di dati personali e sensibili, che le transazioni finanziarie;
5) i professionisti che erogano questo tipo di prestazioni sono tenuti a comunicare al proprio Ordine di appartenenza l'indirizzo del sito tramite cui le svolgono. Ogni Ordine Regionale ha a disposizione un elenco, controllabile, di tali professionisti e relativi siti.
Ciò significa che le prestazioni online, tramite l'e-mail o la webcam, si devono limitare a pochi incontri di consulenza. Mentre la diagnosi e la psicoterapia devono essere svolte presso lo studio dei professionisti. Si ricorda inoltre che la psicoterapia può, in ogni caso, essere svolta soltanto da uno psicoterapeuta che abbia acquisito questa specializzazione (sia che si tratti di un medico o psicologo o di uno psichiatra) e non da un semplice psicologo.
Il cliente che non riscontra la presenza di ognuno di questi punti, non risulterà tutelato, potrà chiedere ulteriori informazioni e, in caso di violazioni riscontrate, potrà segnalare il caso all'Ordine Regionale di competenza.
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